Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, il COVID-19.
Gli spostamenti da/per l’estero sono regolati dal DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Inoltre, si comunica che sul territorio italiano sono presenti misure restrittive differenziate, suddivise in quattro fasce di rischio (bianca, gialla, arancione, rossa). L'appartenenza di una Regione o Provincia Autonoma, o altra area del territorio, ad una fascia è soggetta a revisione periodica. Nelle Regioni in fascia rossa i viaggi sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate qui.
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I viaggi verso l'Italia sono regolati sulla base di elenchi di gruppi di Paesi, identificati dalle lettere A, B, C, D, E, per i quali sono previste misure restrittive differenti. Inoltre, sono presenti alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di test molecolare o antigenico, che si invita a verificare sui link in calce.
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Elenco A - Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano: ingresso consentito senza limitazioni.
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Elenco B - Stati e territori a basso rischio epidemiologico (lista attualmente vuota): ingresso consentito senza limitazioni, con obbligo di compilazione di apposita autodichiarazione.
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Elenco C - Austria (con correttivi), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (comprese Isole Faroe e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (comprese Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (comprese le Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (compresi i territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco: ingresso consentito (a seconda delle disposizioni regionali) in caso di soggiorno o transito nei Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti, con certificato di tampone molecolare o antigenico negativo, non più vecchio di 48 ore. In alternativa, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. È inoltre necessario comunicare alle Autorità Sanitarie l'ingresso nel territorio italiano.
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Elenco D - Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Thailandia: ingresso consentito in caso di soggiorno o transito nei Paesi dell’elenco D nei 14 giorni precedenti, previa compilazione di un'apposita autodichiarazione e dell'osservazione di un periodo di quarantena di 14 giorni in isolamento fiduciario.
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Elenco E - Tutti gli stati e territori non espressamente indicati in un altro elenco: ingresso non consentito (con eccezioni). Coloro che provengono da REGNO UNITO di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (esclusi le isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra, basi britanniche nell’isola di Cipro e territori fuori del continente europeo) e Brasile, sono soggetti a una disciplina dedicata.
Per quanto concerne le crociere, sono ammessi a bordo i crocieristi che non hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti l'imbarco nei paesi delle liste D ed E. In caso di soggiorno o transito nei paesi dell'elenco C, i passeggeri devono presentare all'imbarco l'attestazione di esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale.
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REGIONE SICILIA
Da sabato 6 marzo 2021 fino a martedì 6 aprile 2021 tutti coloro che intendono fare ingresso nel territorio della regione Sicilia, sia su linee aeree o marittime, sono tenuti a effettuare la registrazione digitale compilando il seguente modulo online (da pc o smartphone).
Qualora il soggetto che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare ha diverse opzioni:
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può recarsi presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico;
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può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare a proprie spese;
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deve sottoporsi all'obbligo di isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico o all'Azienda sanitaria territorialmente competete tramite il numero verde.
AVVISO - Questa pagina ha carattere generale e non tratta i casi specifici. Poiché le suddette misure e limitazioni sono in continua evoluzione e aggiornamento, per correttezza d’informazione si consiglia la fruizione dei principali siti istituzionali nazionali e regionali, fra cui: